martedì 19 luglio 2011

Il Mezzadro

La mezzadria (da un termine derivante dal latino tardo che indica "colui che divide a metà") è un contratto agrario d'associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente) e un coltivatore (mezzadro), si dividono (tipicamente a metà) i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). La direzione dell'azienda spetta al concedente. Nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica).


Una sottospecie della mezzadria è la colonia parziaria, dove il coltivatore (qui chiamato colono) contrae però obblighi solo per sé stesso e non anche per la sua famiglia.


Concettualmente analogo è infine il rapporto di soccida, che non riguarda però un terreno, bensì una mandria o un gregge di bestiame, con o senza conferimento di pascoli. Le due parti del contratto si chiamano qui rispettivamente soccidante e soccidario. [1]


la mezzadria e i contratti simili sono regolati dagli artt. 2141 e ss. del codice civile. La legge 15 settembre 1964, n. 756, vieta però - a far data dal 23 settembre 1974 - la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria o soccida, mentre la legge 3 maggio 1982, n. 203, prevedeva la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto a coltivatore diretto, dietro richiesta di una sola delle parti.




1 commento:

El Spométi ha detto...

Secondo me trattasi di Colono.
E Pardo e Jimmi li chiamerei i Padroni, oppure i Coloniali.